D. Lgs.
196/2003 - TRATTAMENTI IN AMBITO
GIUDIZIARIO
Art. 46 - Titolari dei trattamenti
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado,
il Consiglio superiore della magistratura, gli
altri organi di autogoverno e il Ministero della
giustizia sono titolari dei trattamenti di dati
personali relativi alle rispettive attribuzioni
conferite per legge o regolamento.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono
individuati, nell’allegato [C] al presente
codice, i trattamenti non occasionali di cui al
comma 1° effettuati con strumenti elettronici,
relativamente a banche di dati centrali od
oggetto di interconnessione tra più uffici o
titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio
superiore della magistratura e gli altri organi
di autogoverno di cui al comma 1° individuano i
medesimi trattamenti da essi effettuati sono
riportati nell’allegato [C] con decreto del
Ministro della giustizia.
Art. 47 - Trattamenti per ragioni di
giustizia
1. In caso di trattamento di dati personali
effettuato presso uffici giudiziari di ogni
ordine e grado, presso il Consiglio superiore
della magistratura, gli altri organi di
autogoverno e il Ministero della giustizia, non
si applicano, se il trattamento è effettuato
per ragioni di giustizia, le seguenti
disposizioni del codice:
- Artt. 9-10-12-13-16-18-19-20-21-22-37;
- Art. 38/1°-2°-3°-4°-5°
- Artt. 39-40-41-42-43-44-45;
- Artt. 145-146-147-148-149-150-151.
2. Agli effetti del presente codice si intendono
effettuati per ragioni di giustizia i
trattamenti di dati personali direttamente
correlati alla trattazione giudiziaria di affari
e di controversie, o che, in materia di
trattamento giuridico ed economico del personale
di magistratura, hanno una diretta incidenza
sulla funzione giurisdizionale, nonché le
attività ispettive su uffici giudiziari. Le
medesime ragioni di giustizia non ricorrono per
l’ordinaria attività
amministrativo-gestionale di personale, mezzi o
strutture, quando non è pregiudicata la
segretezza di atti direttamente connessi alla
predetta trattazione.
Art. 48 - Banche di dati di uffici
giudiziari
1. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria di
ogni ordine e grado può acquisire in conformità
alle vigenti disposizioni processuali dati,
informazioni, atti e documenti da soggetti
pubblici, l’acquisizione può essere
effettuata anche per via telematica. A tale fine
gli uffici giudiziari possono avvalersi delle
convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della
giustizia con soggetti pubblici, volte ad
agevolare la consultazione da parte dei medesimi
uffici, mediante reti di comunicazione
elettronica, di pubblici registri, elenchi,
schedari e banche di dati, nel rispetto delle
pertinenti disposizioni e dei principi di cui
agli artt. 3-11 del presente codice.
Art. 49 - Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Ministro della giustizia sono
adottate, anche ad integrazione del D.M. (Grazia
e Giustizia) 334/1989, le disposizioni
regolamentari necessarie per l’attuazione dei
principi del presente codice nella materia
penale e civile.
Art. 50 - Notizie o immagini relative a
minori
1. Il divieto di cui all’art. 13 del D.P.R.
448/1988, di pubblicazione e divulgazione con
qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a
consentire l’identificazione di un minore si
osserva anche in caso di coinvolgimento a
qualunque titolo del minore in procedimenti
giudiziari in materie diverse da quella penale.
Art. 51 - Principi generali
1. Fermo restando quanto previsto dalle
disposizioni processuali concernenti la visione
e il rilascio di estratti e di copie di atti e
documenti, i dati identificativi delle questioni
pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria di
ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi
vi abbia interesse anche mediante reti di
comunicazione elettronica, ivi compreso il sito
istituzionale della medesima autorità nella
rete Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni
dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e
grado depositate in cancelleria o segreteria
sono rese accessibili anche attraverso il
sistema informativo e il sito istituzionale
della medesima autorità nella rete Internet,
osservando le cautele previste dal presente
capo.
Art. 52 - Dati identificativi degli
interessati
1. Fermo restando quanto previsto dalle
disposizioni concernenti la redazione e il
contenuto di sentenze e di altri provvedimenti
giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di
ogni ordine e grado, l’interessato può
chiedere per motivi legittimi, con richiesta
depositata nella cancelleria o segreteria
dell’ufficio che procede prima che sia
definito il relativo grado di giudizio, che sia
apposta a cura della medesima cancelleria o
segreteria, sull’originale della sentenza o
del provvedimento, un’annotazione volta a
precludere, in caso di riproduzione della
sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per
finalità di informazione giuridica su riviste
giuridiche, supporti elettronici o mediante reti
di comunicazione elettronica, l’indicazione
delle generalità e di altri dati identificativi
del medesimo interessato riportati sulla
sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1° provvede
in calce con decreto, senza ulteriori formalità,
l’autorità che pronuncia la sentenza o adotta
il provvedimento. La medesima autorità può
disporre d’ufficio che sia apposta
l’annotazione di cui al comma 1°, a tutela
dei diritti o della dignità degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1°-2°, all’atto
del deposito della sentenza o provvedimento, la
cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive
anche con timbro la seguente annotazione,
recante l’indicazione degli estremi del
presente articolo: “In caso di diffusione
omettere le generalità e gli altri dati
identificativi di.....”.
4. In caso di diffusione anche da parte di terzi
di sentenze o di altri provvedimenti recanti
l’annotazione di cui al comma 2°, o delle
relative massime giuridiche, è omessa
l’indicazione delle generalità e degli altri
dati identificativi dell’interessato.
5. Fermo restando quanto previsto dall’art.
734/bis del Codice Penale relativamente alle
persone offese da atti di violenza sessuale,
chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti
giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di
ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in
ogni caso, anche in mancanza dell’annotazione
di cui al comma 2°, le generalità, altri dati
identificativi o altri dati anche relativi a
terzi dai quali può desumersi anche
indirettamente l’identità di minori, oppure
delle parti nei procedimenti in materia di
rapporti di famiglia e di stato delle persone.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano anche in caso di deposito di
lodo ai sensi dell’art. 825 del Codice di
Procedura Civile. La parte può formulare agli
arbitri la richiesta di cui al comma 1° prima
della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono
sul lodo l’annotazione di cui al comma 3°,
anche ai sensi del comma 2°. Il collegio
arbitrale costituito presso la camera arbitrale
per i lavori pubblici ai sensi dell’art. 32
della Legge 109/1994, provvede in modo analogo
in caso di richiesta di una parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo
è ammessa la diffusione in ogni forma
del contenuto anche integrale di sentenze e di
altri provvedimenti giurisdizionali.
I.C.S. 2001 - Corso
Italia, 63 - 20081 - ABBIATEGRASSO - Milano