D. Lgs. 196/2003 - REGOLE
GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Regole
ulteriori per privati ed enti
economici
Art. 23 - Consenso
1. Il trattamento di dati
personali da parte di privati o di
enti pubblici economici è ammesso
solo con il consenso espresso
dell’interessato.
2. Il consenso può riguarda re
l’intero trattamento ovvero una
o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente
prestato solo se è espresso
liberamente e specificamente in
riferimento ad un trattamento
chiaramente individuato, se è
documentato per iscritto, e se
sono state rese all’interessato
le informazioni di cui all’art.
13.
4. Il consenso è manifestato in
forma scritta quando il
trattamento riguarda dati
sensibili.
Art. 24 - Casi nei quali può
essere effettuato il trattamento
senza consenso
1. Il consenso non è richiesto,
oltre che nei casi previsti nella
PARTE II, quando il trattamento:
a. è necessario per adempiere ad
un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
b. è necessario per eseguire
obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l’interessato
o per adempiere, prima della
conclusione del contratto, a
specifiche richieste
dell’interessato;
c. riguarda dati provenienti da
pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque,
fermi restando i limiti e le
modalità che le leggi, i
regolamenti o la normativa
comunitaria stabiliscono per la
conoscibilità e pubblicità dei
dati;
d. riguarda dati relativi allo
svolgimento di attività
economiche, trattati nel rispetto
della vigente normativa in materia
di segreto aziendale e
industriale;
e. è necessario per la
salvaguardia della vita o
dell’incolumità fisica di un
terzo.
Se la medesima finalità riguarda
l’interessato e quest’ultimo
non può prestare il proprio
consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di
volere, il consenso è manifestato
da chi esercita legalmente la
potestà, ovvero da un prossimo
congiunto, da un familiare, da un
convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura
presso cui dimora l’interessato.
Si applica la disposizione di cui
all’art. 82/2°;
f. con esclusione della
diffusione, è necessario ai fini
dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui
alla Legge 397/2000 o, comunque,
per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento,
nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
g. con esclusione della
diffusione, è necessario, nei
casi individuati dal Garante sulla
base dei principi sanciti dalla
legge, per perseguire un legittimo
interesse del titolare o di un
terzo destinatario dei dati, anche
in riferimento all’attività di
gruppi bancari e di società
controllate o collegate, qualora
non prevalgano i diritti e le
libertà fondamentali, la dignità
o un legittimo interesse
dell’interessato;
h. con esclusione della
comunicazione all’esterno e
della diffusione, è effettuato da
associazioni, enti od organismi
senza scopo di lucro, anche non
riconosciuti, in riferimento a
soggetti che hanno con essi
contatti regolari o ad aderenti,
per il perseguimento di scopi
determinati e legittimi
individuati dall’atto
costitutivo, dallo statuto o dal
contratto collettivo, e con
modalità di utilizzo previste
espressamente con determinazione
resa nota agli interessati
all’atto dell’informativa ai
sensi dell’art. 13;
i. è necessario, in conformità
ai rispettivi codici di
deontologia di cui all’allegato
[A], per esclusivi scopi
scientifici o statistici, ovvero
per esclusivi scopi storici presso
archivi privati dichiarati di
notevole interesse storico ai
sensi dell’art. 6/2° del D.Lgs.
490/1999, di approvazione del
testo unico in materia di beni
culturali e ambientali o, secondo
quanto previsto dai medesimi
codici, presso altri archivi
privati.
Art. 25 - Divieti di
comunicazione e diffusione
1. La comunicazione e la
diffusione sono vietate, oltre che
in caso di divieto disposto dal
Garante o dall’autorità
giudiziaria:
a. in riferimento a dati personali
dei quali è stata ordinata la
cancellazione, ovvero quando è
decorso il periodo di tempo
indicato nell’art. 11/1°/e;
b. per finalità diverse da quelle
indicate nella notificazione del
trattamento, ove prescritta.
2. E’ fatta salva la
comunicazione o diffusione di dati
richieste, in conformità alla
legge, da forze di polizia,
dall’autorità giudiziaria, da
organismi di informazione e
sicurezza o da altri soggetti
pubblici ai sensi dell’art. 58/2°,
per finalità di difesa o di
sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o
repressione di reati.
Art. 26 - Garanzie per i dati
sensibili
1. I dati sensibili possono essere
oggetto di trattamento solo con il
consenso scritto
dell’interessato e previa
autorizzazione del Garante,
nell’osservanza dei presupposti
e dei limiti stabiliti dal
presente codice, nonché dalla
legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la
decisione adottata sulla richiesta
di autorizzazione entro
quarantacinque giorni, decorsi i
quali la mancata pronuncia
equivale a rigetto. Con il
provvedimento di autorizzazione,
ovvero successivamente, anche
sulla base di eventuali verifiche,
il Garante può prescrivere misure
e accorgimenti a garanzia
dell’interessato, che il
titolare del trattamento è tenuto
ad adottare.
3. Il comma 1° non si applica al
trattamento:
a. dei dati relativi agli aderenti
alle confessioni religiose e ai
soggetti che con riferimento a
finalità di natura esclusivamente
religiosa hanno contatti regolari
con le medesime confessioni,
effettuato dai relativi organi,
ovvero da enti civilmente
riconosciuti, sempre che i da ti
non siano diffusi o comunicati
fuori delle medesime confessioni.
Queste ultime determinano idonee
garanzie relativamente ai
trattamenti effettuati, nel
rispetto dei principi indicati al
riguardo con autorizzazione
del Garante;
b. dei dati riguardanti
l’adesione di associazioni od
organizzazioni a carattere
sindacale o di categoria ad altre
associazioni, organizzazioni o
confederazioni a carattere
sindacale o di categoria.
4. I dati sensibili possono essere
oggetto di trattamento anche senza
consenso, previa autorizzazione
del Garante:
a. quando il trattamento è
effettuato da associazioni, enti
od organismi senza scopo di lucro,
anche non riconosciuti, a
carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale, ivi
compresi partiti e movimenti
politici, per il perseguimento di
scopi determinati e legittimi
individuati dall’atto
costitutivo, dallo statuto o dal
contratto collettivo,
relativamente ai dati personali
degli aderenti o dei soggetti che
in relazione a tali finalità
hanno contatti regolari con
l’associazione, ente od
organismo, sempre che i dati non
siano comunicati all’esterno o
diffusi e l’ente, associazione
od organismo determini idonee
garanzie relativamente ai
trattamenti effettuati, prevedendo
espressamente le modalità di
utilizzo dei dati con
determinazione resa nota agli
interessati all’atto
dell’informativa ai sensi
dell’art. 13;
b. quando il trattamento è
necessario per la salvaguardia
della vita o dell’incolumità
fisica di un terzo. Se la medesima
finalità riguarda l’interessato
e quest’ultimo non può prestare
il proprio consenso per
impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di
volere, il consenso è manifestato
da chi esercita legalmente la
potestà, ovvero da un prossimo
congiunto, da un familiare, da un
convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura
presso cui dimora l’interessato.
Si applica la disposizione di cui
all’art. 82/2°;
c. quando il trattamento è
necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla Legge
397/2000 o, comunque, per far
valere o difendere in sede
giudiziaria un diritto, sempre che
i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento.
Se i dati sono idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita
sessuale, il diritto deve essere
di rango pari a quello
dell’interessato, ovvero
consistente in un diritto della
personalità o in un altro diritto
o libertà fondamentale e
inviolabile;
d. quando è necessario per
adempiere a specifici obblighi o
compiti previsti dalla legge, da
un regolamento o dalla normativa
comunitaria per la gestione del
rapporto di lavoro, anche in
materia di igiene e sicurezza del
lavoro e della popolazione e di
previdenza e assistenza, nei
limiti previsti
dall’autorizzazione e ferme
restando le disposizioni del
codice di deontologia e di buona
condotta di cui all’art. 111.
5. I dati idonei a rivelare lo
stato di salute non possono essere
diffusi.
Art. 27 - Garanzie per i dati
giudiziari
1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di privati o
di enti pubblici economici è
consentito soltanto se autorizzato
da espressa disposizione di legge
o provvedimento del Garante che
specifichino le rilevanti finalità
di interesse pubblico del
trattamento, i tipi di dati
trattati e di operazioni
eseguibili.
I.C.S. 2001 - Corso
Italia, 63 - 20081 - ABBIATEGRASSO - Milano