D. Lgs. 196/2003 - REGOLE
GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Regole
ulteriori per i soggetti pubblici
Art. 18 - Principi
applicabili a tutti i trattamenti
effettuati da soggetti pubblici
1. Le disposizioni del presente
capo riguardano tutti i soggetti
pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati
personali da parte di soggetti
pubblici è consentito soltanto
per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto
pubblico osserva i presupposti e i
limiti stabiliti dal presente
codice, anche in relazione alla
diversa natura dei dati, nonché
dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella
PARTE II per gli esercenti le
professioni sanitarie e gli
organismi sanitari pubblici, i
soggetti pubblici non devono
richiedere il consenso
dell’interessato.
5. Si osservano le disposizioni di
cui all’art. 25 in tema di
comunicazione e diffusione.
Art. 19 - Principi
applicabili al trattamento di dati
diversi da quelli sensibili e
giudiziari
1. Il trattamento da parte di un
soggetto pubblico riguardante dati
diversi da quelli sensibili e
giudiziari è consentito, fermo
restando quanto previsto
dall’art. 18/2°, anche in
mancanza di una norma di legge o
di regolamento che lo preveda
espressamente.
2. La comunicazione da parte di un
soggetto pubblico ad altri
soggetti pubblici è ammessa
quando è prevista da una norma di
legge o di regolamento. In
mancanza di tale norma la
comunicazione è ammessa quando è
comunque necessaria per lo
svolgimento di funzioni
istituzionali e può essere
iniziata se è decorso il termine
di cui all’art. 39/2°, e non è
stata adottata la diversa
determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un
soggetto pubblico a privati o a
enti pubblici economici e la
diffusione da parte di un soggetto
pubblico sono ammesse unicamente
quando sono previste da una norma
di legge o di regolamento.
Art. 20 - Principi
applicabili al trattamento di dati
sensibili
1. Il trattamento dei dati
sensibili da parte di soggetti
pubblici è consentito solo se
autorizzato da espressa
disposizione di legge nella quale
sono specificati i tipi di dati
che possono essere trattati e di
operazioni eseguibili e le finalità
di rilevante interesse pubblico
perseguite.
2. Nei casi in cui una
disposizione di legge specifica la
finalità di rilevante interesse
pubblico, ma non i tipi di dati
sensibili e di operazioni
eseguibili, il trattamento è
consentito solo in riferimento ai
tipi di dati e di operazioni
identificati e resi pubblici a
cura dei soggetti che ne
effettuano il trattamento, in
relazione alle specifiche finalità
perseguite nei singoli casi e nel
rispetto dei principi di cui
all’art. 22, con atto di natura
regolamentare adottato in
conformità al parere espresso dal
Garante ai sensi dell’art. 154/1°/g,
anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non è
previsto espressamente da una
disposizione di legge i soggetti
pubblici possono richiedere al
Garante l’individuazione delle
attività, tra quelle demandate ai
medesimi soggetti dalla legge, che
perseguono finalità di rilevante
interesse pubblico e per le quali
è conseguentemente autorizzato,
ai sensi dell’art. 26/2°, il
trattamento dei dati sensibili. Il
trattamento è consentito solo se
il soggetto pubblico provvede
altresì a identificare e rendere
pubblici i tipi di dati e di
operazioni nei modi di cui al
comma 2°.
4. L’identificazione dei tipi di
dati e di operazioni di cui ai
commi 2°-3° è aggiornata e
integrata periodicamente.
Art. 21 - Principi
applicabili al trattamento di dati
giudiziari
1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di soggetti
pubblici è consentito solo se
autorizzato da espressa
disposizione di legge o
provvedimento del Garante che
specifichino le finalità di
rilevante interesse pubblico del
trattamento, i tipi di dati
trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le disposizioni di cui
all’art. 20/2°-4°, si
applicano anche al trattamento dei
dati giudiziari.
Art. 22 - Principi
applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari
1. I soggetti pubblici conformano
il trattamento dei dati sensibili
e giudiziari secondo modalità
volte a prevenire violazioni dei
diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità
dell’interessato.
2. Nel fornire l’informativa di
cui all’art. 13 i soggetti
pubblici fanno espresso
riferimento alla normativa che
prevede gli obblighi o i compiti
in base alla quale è effettuato
il trattamento dei dati sensibili
e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono
trattare solo i dati sensibili e
giudiziari indispensabili per
svolgere attività istituzionali
che non possono essere adempiute,
caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di
dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari
sono raccolti, di regola, presso
l’interessato.
5. In applicazione dell’art.
11/1°/c-d-e, i soggetti pubblici
verificano periodicamente
l’esattezza e l’aggiornamento
dei dati sensibili e giudiziari,
nonché la loro pertinenza,
completezza, non eccedenza e
indispensabilità rispetto alle
finalità perseguite nei singoli
casi, anche con riferimento ai
dati che l’interessato fornisce
di propria iniziativa. Al fine di
assicurare che i dati sensibili e
giudiziari siano indispensabili
rispetto agli obblighi e ai
compiti loro attribuiti, i
soggetti pubblici valutano
specificamente il rapporto tra i
dati e gli adempimenti. I dati
che, anche a seguito delle
verifiche, risultano eccedenti o
non pertinenti o non
indispensabili non possono essere
utilizzati, salvo che per
l’eventuale conservazione, a
norma di legge, dell’atto o del
documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata
per la verifica
dell’indispensabilità dei dati
sensibili e giudiziari riferiti a
soggetti diversi da quelli cui si
riferiscono direttamente le
prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari
contenuti in elenchi, registri o
banche di dati, tenuti con
l’ausilio di strumenti
elettronici, sono trattati con
tecniche di cifratura o mediante
l’utilizzazione di codici
identificativi o di altre
soluzioni che, considerato il
numero e la natura dei dati
trattati, li rendono
temporaneamente inintelligibili
anche a chi è autorizzato ad
accedervi e permettono di
identificare gli interessati solo
in caso di necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale
sono conservati separatamente da
altri dati personali trattati per
finalità che non richiedono il
loro utilizzo. I medesimi dati
sono trattati con le modalità di
cui al comma 6° anche quando sono
tenuti in elenchi, registri o
banche di dati senza l’ausilio
di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo
stato di salute non possono essere
diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e
giudiziari indispensabili ai sensi
del comma 3°, i soggetti pubblici
sono autorizzati ad effettuare
unicamente le operazioni di
trattamento indispensabili per il
perseguimento delle finalità per
le quali il trattamento è
consentito, anche quando i dati
sono raccolti nello svolgimento di
compiti di vigilanza, di controllo
o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari
non possono essere trattati
nell’ambito di test
psicoattitudinali volti a definire
il profilo o la personalità
dell’interessato. Le operazioni
di raffronto tra dati sensibili e
giudiziari, nonché i trattamenti
di dati sensibili e giudiziari ai
sensi dell’art. 14, sono
effettuati solo previa annotazione
scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e
i trattamenti di cui al comma 10°,
se effettuati utilizzando banche
di dati di diversi titolari, nonché
la diffusione dei dati sensibili e
giudiziari, sono ammessi solo se
previsti da espressa disposizione
di legge. 12. Le disposizioni di
cui al presente articolo recano
principi applicabili, in conformità
ai rispettivi ordinamenti, ai
trattamenti disciplinati dalla
Presidenza della Repubblica, dalla
Camera dei deputati, dal Senato
della Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
I.C.S. 2001 - Corso
Italia, 63 - 20081 - ABBIATEGRASSO - Milano