ICS 2001 - L' A Z I E N D A -
D. Lgs. 196/2003 - REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Regole per tutti i trattamenti

  • Art. 11 - Modalità del trattamento e requisiti dei dati
    1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
    a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
    b. raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
    c. esatti e, se necessario, aggiornati;
    d. pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
    e. conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

    2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.
     
  • Art. 12 - Codici di deontologia e di buona condotta
    1. Il Garante promuove nell’ambito delle categorie interessate, nell’osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.

    2. I codici sono pubblicati nella G.U. della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell’allegato [A] del presente codice.

    3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1° costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.

    4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1° e all’art. 139.
     
  • Art. 13 - Informativa
    1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
    a. le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
    b. la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
    c. le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
    d. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
    e. i diritti di cui all’art. 7;
    f. gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 5 e del responsabile.
    Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7, è indicato tale responsabile.

    2. L’informativa di cui al comma 1° contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l’espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

    3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l’informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

    4. Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1°, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

    5. La disposizione di cui al comma 4° non si applica quando:
    a. i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
    b. i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla Legge 397/2000 o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
    c. l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
     
  • Art. 14 - Definizione di profili e della personalità dell’interessato
    1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell’interessato.

    2. L’interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1°, ai sensi dell’art. 7/4°/a, salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell’esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell’interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell’art. 17.
     
  • Art. 15 - Danni cagionati per effetto del trattamento
    1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile.

    2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell’art. 11.
     
  • Art. 16 - Cessazione del trattamento
    1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:
    a. distrutti;
    b. ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
    c. conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
    d. conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell’art. 12.

    2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1°/b, o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.
     
  • Art. 17 - Trattamento che presenta rischi specifici
    1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell’interessato, ove prescritti.

    2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1° sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell’ambito di una verifica preliminare all’inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.

 

 

 

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