D. Lgs. 196/2003 - REGOLE
GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Regole per
tutti i trattamenti
Art. 11 - Modalità del
trattamento e requisiti dei dati
1. I dati personali oggetto di
trattamento sono:
a. trattati in modo lecito e
secondo correttezza;
b. raccolti e registrati per scopi
determinati, espliciti e
legittimi, ed utilizzati in altre
operazioni del trattamento in
termini compatibili con tali
scopi;
c. esatti e, se necessario,
aggiornati;
d. pertinenti, completi e non
eccedenti rispetto alle finalità
per le quali sono raccolti o
successivamente trattati;
e. conservati in una forma che
consenta l’identificazione
dell’interessato per un periodo
di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in
violazione della disciplina
rilevante in materia di
trattamento dei dati personali non
possono essere utilizzati.
Art. 12 - Codici di
deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove
nell’ambito delle categorie
interessate, nell’osservanza del
principio di rappresentatività e
tenendo conto dei criteri
direttivi delle raccomandazioni
del Consiglio d’Europa sul
trattamento di dati personali, la
sottoscrizione di codici di
deontologia e di buona condotta
per determinati settori, ne
verifica la conformità alle leggi
e ai regolamenti anche attraverso
l’esame di osservazioni di
soggetti interessati e
contribuisce a garantirne la
diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella
G.U. della Repubblica italiana a
cura del Garante e, con decreto
del Ministro della giustizia, sono
riportati nell’allegato [A] del
presente codice.
3. Il rispetto delle disposizioni
contenute nei codici di cui al
comma 1° costituisce condizione
essenziale per la liceità e
correttezza del trattamento dei
dati personali effettuato da
soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche al
codice di deontologia per i
trattamenti di dati per finalità
giornalistiche promosso dal
Garante nei modi di cui al comma 1°
e all’art. 139.
Art. 13 - Informativa
1. L’interessato o la persona
presso la quale sono raccolti i
dati personali sono previamente
informati oralmente o per iscritto
circa:
a. le finalità e le modalità del
trattamento cui sono destinati i
dati;
b. la natura obbligatoria o
facoltativa del conferimento dei
dati;
c. le conseguenze di un eventuale
rifiuto di rispondere;
d. i soggetti o le categorie di
soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in
qualità di responsabili o
incaricati, e l’ambito di
diffusione dei dati medesimi;
e. i diritti di cui all’art. 7;
f. gli estremi identificativi del
titolare e, se designati, del
rappresentante nel territorio
dello Stato ai sensi dell’art. 5
e del responsabile.
Quando il titolare ha designato più
responsabili è indicato almeno
uno di essi, indicando il sito
della rete di comunicazione o le
modalità attraverso le quali è
conoscibile in modo agevole
l’elenco aggiornato dei
responsabili. Quando è stato
designato un responsabile per il
riscontro all’interessato in
caso di esercizio dei diritti di
cui all’art. 7, è indicato tale
responsabile.
2. L’informativa di cui al comma
1° contiene anche gli elementi
previsti da specifiche
disposizioni del presente codice e
può non comprendere gli elementi
già noti alla persona che
fornisce i dati o la cui
conoscenza può ostacolare in
concreto l’espletamento, da
parte di un soggetto pubblico, di
funzioni ispettive o di controllo
svolte per finalità di difesa o
sicurezza dello Stato oppure di
prevenzione, accertamento o
repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con
proprio provvedimento modalità
semplificate per l’informativa
fornita in particolare da servizi
telefonici di assistenza e
informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono
raccolti presso l’interessato,
l’informativa di cui al comma 1°,
comprensiva delle categorie di
dati trattati, è data al medesimo
interessato all’atto della
registrazione dei dati o, quando
è prevista la loro comunicazione,
non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma
4° non si applica quando:
a. i dati sono trattati in base ad
un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
b. i dati sono trattati ai fini
dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui
alla Legge 397/2000 o, comunque,
per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento;
c. l’informativa
all’interessato comporta un
impiego di mezzi che il Garante,
prescrivendo eventuali misure
appropriate, dichiari
manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato,
ovvero si riveli, a giudizio del
Garante, impossibile.
Art. 14 - Definizione di
profili e della personalità
dell’interessato
1. Nessun atto o provvedimento
giudiziario o amministrativo che
implichi una valutazione del
comportamento umano può essere
fondato unicamente su un
trattamento automatizzato di dati
personali volto a definire il
profilo o la personalità
dell’interessato.
2. L’interessato può opporsi ad
ogni altro tipo di determinazione
adottata sulla base del
trattamento di cui al comma 1°,
ai sensi dell’art. 7/4°/a,
salvo che la determinazione sia
stata adottata in occasione della
conclusione o dell’esecuzione di
un contratto, in accoglimento di
una proposta dell’interessato o
sulla base di adeguate garanzie
individuate dal presente codice o
da un provvedimento del Garante ai
sensi dell’art. 17.
Art. 15 - Danni cagionati per
effetto del trattamento
1. Chiunque cagiona danno ad altri
per effetto del trattamento di
dati personali è tenuto al
risarcimento ai sensi
dell’articolo 2050 del codice
civile.
2. Il danno non patrimoniale è
risarcibile anche in caso di
violazione dell’art. 11.
Art. 16 - Cessazione del
trattamento
1. In caso di cessazione, per
qualsiasi causa, di un trattamento
i dati sono:
a. distrutti;
b. ceduti ad altro titolare, purché
destinati ad un trattamento in
termini compatibili agli scopi per
i quali i dati sono raccolti;
c. conservati per fini
esclusivamente personali e non
destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione;
d. conservati o ceduti ad altro
titolare, per scopi storici,
statistici o scientifici, in
conformità alla legge, ai
regolamenti, alla normativa
comunitaria e ai codici di
deontologia e di buona condotta
sottoscritti ai sensi dell’art.
12.
2. La cessione dei dati in
violazione di quanto previsto dal
comma 1°/b, o di altre
disposizioni rilevanti in materia
di trattamento dei dati personali
è priva di effetti.
Art. 17 - Trattamento che
presenta rischi specifici
1. Il trattamento dei dati diversi
da quelli sensibili e giudiziari
che presenta rischi specifici per
i diritti e le libertà
fondamentali, nonché per la
dignità dell’interessato, in
relazione alla natura dei dati o
alle modalità del trattamento o
agli effetti che può determinare,
è ammesso nel rispetto di misure
ed accorgimenti a garanzia
dell’interessato, ove
prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di
cui al comma 1° sono prescritti
dal Garante in applicazione dei
principi sanciti dal presente
codice, nell’ambito di una
verifica preliminare all’inizio
del trattamento, effettuata anche
in relazione a determinate
categorie di titolari o di
trattamenti, anche a seguito di un
interpello del titolare.
I.C.S. 2001 - Corso
Italia, 63 - 20081 - ABBIATEGRASSO - Milano