Art. 1 - Diritto alla protezione dei dati
personali
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati
personali che lo riguardano.
Art. 2 - Finalità
1. Il presente testo unico, di seguito denominato
“codice”, garantisce che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, nonché della dignità
dell’interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all’identità personale e al diritto
alla protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato
assicurando un elevato livello di tutela dei diritti
e delle libertà di cui al comma 1° nel rispetto
dei principi di semplificazione, armonizzazione ed
efficacia delle modalità previste per il loro
esercizio da parte degli interessati, nonché per
l’adempimento degli obblighi da parte dei titolari
del trattamento.
Art. 3 - Principio di necessità nel
trattamento dei dati
1. I sistemi informativi e i programmi informatici
sono configurati riducendo al minimo
l’utilizzazione di dati personali e di dati
identificativi, in modo da escluderne il trattamento
quando le finalità perseguite nei singoli casi
possono essere realizzate mediante, rispettivamente,
dati anonimi od opportune modalità che permettano
di identificare l’interessato solo in caso di
necessità.
Art. 4 - Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a. “trattamento”, qualunque operazione o
complesso di operazioni, effettuati anche senza
l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l’elaborazione,
la modificazione, la selezione, l’estrazione, il
raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il
blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non
registrati in una banca di dati;
b. “dato personale”, qualunque informazione
relativa a persona fisica, persona giuridica, ente
od associazione, identificati o identificabili,
anche indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero
di identificazione personale;
c. “dati identificativi”, i dati personali che
permettono l’identificazione diretta
dell’interessato;
d. “dati sensibili”, i dati personali idonei a
rivelare l’origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l’adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
e. “dati giudiziari”, i dati personali idonei a
rivelare provvedimenti di cui all’art. 3/1°/a-b-c-d-e-f-g-h-i-l-m-n-o-r-s-t-u
del D.P.R. 313/2002, in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti, o la qualità di imputato o di
indagato ai sensi degli artt. 60-61 del codice di
procedura penale;
f. “titolare”, la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo cui competono,
anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in
ordine alle finalità, alle modalità del
trattamento di dati personali e agli strumenti
utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
g. “responsabile”, la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo preposti dal
titolare al trattamento di dati personali;
h. “incaricati”, le persone fisiche autorizzate
a compiere operazioni di trattamento dal titolare o
dal responsabile;
i. “interessato”, la persona fisica, la persona
giuridica, l’ente o l’associazione cui si
riferiscono i dati personali;
l. “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati
personali a uno o più soggetti determinati diversi
dall’interessato, dal rappresentante del titolare
nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli
incaricati, in qualunque forma, anche mediante la
loro messa a disposizione o consultazione;
m. “diffusione”, il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
n. “dato anonimo”, il dato che in origine, o a
seguito di trattamento, non può essere associato ad
un interessato identificato o identificabile;
o. “blocco”, la conservazione di dati personali
con sospensione temporanea di ogni altra operazione
del trattamento;
p. “banca di dati”, qualsiasi complesso
organizzato di dati personali, ripartito in una o più
unità dislocate in uno o più siti;
q. “Garante”, l’autorità di cui all’art.
153, istituita dalla Legge 675/1996.
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre,
per:
a. “comunicazione elettronica”, ogni
informazione scambiata o trasmessa tra un numero
finito di soggetti tramite un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico.
Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico
tramite una rete di comunicazione elettronica, come
parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che
le stesse informazioni siano collegate ad un
abbonato o utente ricevente, identificato o
identificabile;
b. “chiamata”, la connessione istituita da un
servizio telefonico accessibile al pubblico, che
consente la comunicazione bidirezionale in tempo
reale;
c. “reti di comunicazione elettronica”, i
sistemi di trasmissione, le apparecchiature di
commutazione o di instradamento e altre risorse che
consentono di trasmettere segnali via cavo, via
radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi
elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le
reti terrestri mobili e fisse a commutazione di
circuito e a commutazione di pacchetto, compresa
Internet, le reti utilizzate per la diffusione
circolare dei programmi sonori e televisivi, i
sistemi per il trasporto della corrente elettrica,
nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere
i segnali, le reti televisive via cavo,
indipendentemente dal tipo di informazione
trasportato;
d. “rete pubblica di comunicazioni”, una rete di
comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o
prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico;
e. “servizio di comunicazione elettronica”, i
servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente
nella trasmissione di segnali su reti di
comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di
telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle
reti utilizzate per la diffusione circolare
radiotelevisiva, nei limiti previsti dall’art. 2/c
della Direttiva 02/21/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 07-mar-2002;
f. “abbonato”, qualunque persona fisica, persona
giuridica, ente o associazione parte di un contratto
con un fornitore di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico per la fornitura
di tali
servizi, o comunque destinatario di tali servizi
tramite schede prepagate;
g. “utente”, qualsiasi persona fisica che
utilizza un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico, per motivi privati o
commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
h. “dati relativi al traffico”, qualsiasi dato
sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione
di una comunicazione su una rete di comunicazione
elettronica o della relativa fatturazione;
i. “dati relativi all’ubicazione”, ogni dato
trattato in una rete di comunicazione elettronica
che indica la posizione geografica
dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico;
l. “servizio a valore aggiunto”, il servizio che
richiede il trattamento dei dati relativi al
traffico o dei dati relativi all’ubicazione
diversi dai dati relativi al traffico, oltre a
quanto è necessario per la trasmissione di una
comunicazione o della relativa fatturazione;
m. “posta elettronica”, messaggi contenenti
testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso
una rete pubblica di comunicazione, che possono
essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura
terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne
ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresì,
per:
a. “misure minime”, il complesso delle misure
tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e
procedurali di sicurezza che configurano il livello
minimo di protezione richiesto in relazione ai
rischi previsti nell’articolo 31;
b. “strumenti elettronici”, gli elaboratori, i
programmi per elaboratori e qualunque dispositivo
elettronico o comunque automatizzato con cui si
effettua il trattamento;
c. “autenticazione informatica”, l’insieme
degli strumenti elettronici e delle procedure per la
verifica anche indiretta dell’identità;
d. “credenziali di autenticazione”, i dati ed i
dispositivi, in possesso di una persona, da questa
conosciuti o ad essa univocamente correlati,
utilizzati per l’ autenticazione informatica;
e. “parola chiave”, componente di una
credenziale di autenticazione associata ad una
persona ed a questa nota, costituita da una sequenza
di caratteri o altri dati in forma elettronica;
f. “profilo di autorizzazione”, l’insieme
delle informazioni, univocamente associate ad una
persona, che consente di individuare a quali dati
essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa
consentiti;
g. “sistema di autorizzazione”, l’insieme
degli strumenti e delle procedure che abilitano
l’accesso ai dati e alle modalità di trattamento
degli stessi, in funzione del profilo di
autorizzazione del richiedente.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a. “scopi storici”, le finalità di studio,
indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti
e circostanze del passato;
b. “scopi statistici”, le finalità di indagine
statistica o di produzione di risultati statistici,
anche a mezzo di sistemi informativi statistici;
c. “scopi scientifici”, le finalità di studio e
di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo
delle conoscenze scientifiche in uno specifico
settore.
Art. 5 - Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente codice disciplina il trattamento di
dati personali, anche detenuti all’estero,
effettuato da chiunque è stabilito nel territorio
dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla
sovranità dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al
trattamento di dati personali effettuato da chiunque
è stabilito nel territorio di un Paese non
appartenente all’Unione europea e impiega, per il
trattamento, strumenti situati nel territorio dello
Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che
essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel
territorio dell’Unione europea. In caso di
applicazione del presente codice, il titolare del
trattamento designa un proprio rappresentante
stabilito nel territorio dello Stato ai fini
dell’applicazione della disciplina sul trattamento
dei dati personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da
persone fisiche per fini esclusivamente personali è
soggetto all’applicazione del presente codice solo
se i dati sono destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni
caso le disposizioni in tema di responsabilità e di
sicurezza dei dati di cui agli artt. 15-31.
Art. 6 - Disciplina del trattamento 1. Le disposizioni contenute nella
presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di
dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni
trattamenti, dalle disposizioni integrative o
modificative della Parte II.
I.C.S. 2001 - Corso
Italia, 63 - 20081 - ABBIATEGRASSO - Milano