Art. 33 - Misure minime
1. Nel quadro dei più generali obblighi di
sicurezza di cui all’art. 31, o previsti da
speciali disposizioni, i titolari del trattamento
sono comunque tenuti ad adottare le misure minime
individuate nel presente capo o ai sensi dell’art.
58/3°, volte ad assicurare un livello minimo di
protezione dei dati personali.
Art. 34 - Trattamenti con strumenti elettronici
1. Il trattamento di dati personali effettuato con
strumenti elettronici è consentito solo se sono
adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico
contenuto nell’allegato [B], le seguenti misure
minime:
a. autenticazione informatica;
b. adozione di procedure di gestione delle
credenziali di autenticazione;
c. utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d. aggiornamento periodico dell’individuazione
dell’ambito del trattamento consentito ai singoli
incaricati e addetti alla gestione o alla
manutenzione degli strumenti elettronici;
e. protezione degli strumenti elettronici e dei dati
rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi
non consentiti e a determinati programmi
informatici;
f. adozione di procedure per la custodia di copie di
sicurezza, il ripristino della disponibilità dei
dati e dei sistemi;
g. tenuta di un aggiornato documento programmatico
sulla sicurezza;
h. adozione di tecniche di cifratura o di codici
identificativi per determinati trattamenti di dati
idonei a rivelare lo stato di salute o la vita
sessuale effettuati da organismi sanitari.
Art. 35 - Trattamenti senza l’ausilio di
strumenti elettronici
1. Il trattamento di dati personali effettuato senza
l’ausilio di strumenti elettronici è consentito
solo se sono adottate, nei modi previsti dal
disciplinare tecnico contenuto nell’allegato [B],
le seguenti misure minime:
a. aggiornamento periodico dell’individuazione
dell’ambito del trattamento consentito ai singoli
incaricati o alle unità organizzative;
b. previsione di procedure per un’idonea custodia
di atti e documenti affidati agli incaricati per lo
svolgimento dei relativi compiti;
c. previsione di procedure per la conservazione di
determinati atti in archivi ad accesso selezionato e
disciplina delle modalità di accesso finalizzata
all’identificazione degli incaricati.
Art. 36 - Adeguamento
1. Il disciplinare tecnico di cui all’allegato
[B], relativo alle misure minime di cui al presente
capo, è aggiornato periodicamente con decreto del
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro
per le innovazioni e le tecnologie, in relazione
all’evoluzione tecnica e all’esperienza maturata
nel settore.
I.C.S. 2001 - Corso
Italia, 63 - 20081 - ABBIATEGRASSO - Milano