Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali
ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere
l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’art. 5/2°;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai
quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali
i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle
lettere [a-b] sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o
in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo
riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Art. 8 - Esercizio dei diritti
1. I diritti di cui all’art. 7 sono esercitati con
richiesta rivolta senza formalità al titolare o al
responsabile, anche per il tramite di un incaricato,
alla quale è fornito idoneo riscontro senza
ritardo.
2. I diritti di cui all’art. 7 non possono essere
esercitati con richiesta al titolare o al
responsabile o con ricorso ai sensi dell’art. 145,
se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
a. in base alle disposizioni del D.L. 143/1991,
convertito con modificazioni dalla Legge 197/1991 e
successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
b. in base alle disposizioni del D.L. 419/1991,
convertito con modificazioni dalla Legge 172/1992 e
successive modificazioni, in materia di sostegno
alle vittime di richieste estorsive;
c. da Commissioni parlamentari d’inchiesta
istituite ai sensi dell’art. 82 della
Costituzione;
d. da un soggetto pubblico, diverso dagli enti
pubblici economici, in base ad espressa disposizione
di legge, per esclusive finalità inerenti alla
politica monetaria e valutaria, al sistema dei
pagamenti, al controllo degli intermediari e dei
mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela
della
loro stabilità;
e. ai sensi dell’art. 24/1°/f, limitatamente al
periodo durante il quale potrebbe derivarne un
pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento
delle investigazioni difensive o per l’esercizio
del diritto in sede giudiziaria;
f. da fornitori di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico relativamente a
comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che
possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto
per lo svolgimento delle investigazioni difensive di
cui alla Legge 397/2000;
g. per ragioni di giustizia, presso uffici
giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio
superiore della magistratura o altri organi di
autogoverno o il Ministero della giustizia;
h. ai sensi dell’art. 53, fermo restando quanto
previsto dalla Legge 121/1981.
3. Il Garante, anche su segnalazione
dell’interessato, nei casi di cui:
- al comma 2°/a-b-d-e-f, provvede nei modi di cui
agli artt. 157-158-159;
- al comma 2°/c-g-h, provvede nei modi di cui
all’art. 160.
4. L’esercizio dei diritti di cui all’art. 7,
quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può
avere luogo salvo che concerna la rettificazione o
l’integrazione di dati personali di tipo
valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri
apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché
l’indicazione di condotte da tenersi o di
decisioni in via di assunzione da parte del titolare
del trattamento.
Art. 9 - Modalità di esercizio
1. La richiesta rivolta al titolare o al
responsabile può essere trasmessa anche mediante
lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.
Il Garante può individuare altro idoneo sistema in
riferimento a nuove soluzioni tecnologiche.
Quando riguarda l’esercizio dei diritti di cui
all’art. 7/1°-2°, la richiesta può essere
formulata anche oralmente e in tal caso è annotata
sinteticamente a cura dell’incaricato o del
responsabile.
2. Nell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7
l’interessato può conferire, per iscritto, delega
o procura a persone fisiche, enti, associazioni od
organismi. L’interessato può, altresì, farsi
assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all’art. 7 riferiti a dati
personali concernenti persone decedute possono
essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o
agisce a tutela dell’interessato o per ragioni
familiari meritevoli di protezione.
4. L’identità dell’interessato è verificata
sulla base di idonei elementi di valutazione, anche
mediante atti o documenti disponibili o esibizione o
allegazione di copia di un documento di
riconoscimento.
La persona che agisce per conto dell’interessato
esibisce o allega copia della procura, ovvero della
delega sottoscritta in presenza di un incaricato o
sottoscritta e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di
riconoscimento dell’interessato. Se
l’interessato è una persona giuridica, un ente o
un’associazione, la richiesta è avanzata dalla
persona fisica legittimata in base ai rispettivi
statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all’art. 7/1°-2°, è
formulata liberamente e senza costrizioni e può
essere rinnovata, salva l’esistenza di
giustificati motivi, con intervallo non minore di
novanta giorni.
Art. 10 - Riscontro all’interessato
1. Per garantire l’effettivo esercizio dei diritti
di cui all’art. 7 il titolare del trattamento è
tenuto ad adottare idonee misure volte, in
particolare:
a. ad agevolare l’accesso ai dati personali da
parte dell’interessato, anche attraverso
l’impiego di appositi programmi per elaboratore
finalizzati ad un’accurata selezione dei dati che
riguardano singoli interessati identificati o
identificabili;
b. a semplificare le modalità e a ridurre i tempi
per il riscontro al richiedente, anche nell’ambito
di uffici o servizi preposti alle relazioni con il
pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o
degli incaricati e possono essere comunicati al
richiedente anche oralmente, ovvero offerti in
visione mediante strumenti elettronici, sempre che
in tali casi la comprensione dei dati sia agevole,
considerata anche la qualità e la quantità delle
informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla
trasposizione dei dati su supporto cartaceo o
informatico, ovvero alla loro trasmissione per via
telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un
particolare trattamento o a specifici dati personali
o categorie di dati personali, il riscontro
all’interessato comprende tutti i dati personali
che riguardano l’interessato comunque trattati dal
titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente
una professione sanitaria o ad un organismo
sanitario si osserva la disposizione di cui
all’art. 84/1°.
4. Quando l’estrazione dei dati risulta
particolarmente difficoltosa il riscontro alla
richiesta dell’interessato può avvenire anche
attraverso l’esibizione o la consegna in copia di
atti e documenti contenenti i dati personali
richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma
intelligibile dei dati non riguarda dati personali
relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei
dati trattati o la privazione di alcuni elementi
renda incomprensibili i dati personali relativi
all’interessato.
6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma
intelligibile anche attraverso l’utilizzo di una
grafia comprensibile. In caso di comunicazione di
codici o sigle sono forniti, anche mediante gli
incaricati, i parametri per la comprensione del
relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui
all’art. 7 comma 1° e comma 2°/a-b-c, non
risulta confermata l’esistenza di dati che
riguardano l’interessato, può essere chiesto un
contributo spese non eccedente i costi
effettivamente sopportati per la ricerca effettuata
nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7° non può
comunque superare l’importo determinato dal
Garante con provvedimento di carattere generale, che
può individuarlo forfettariamente in relazione al
caso in cui i dati sono trattati con strumenti
elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con
il medesimo provvedimento il Garante può prevedere
che il contributo possa essere chiesto quando i dati
personali figurano su uno speciale supporto del
quale è richiesta specificamente la riproduzione,
oppure quando, presso uno o più titolari, si
determina un notevole impiego di mezzi in relazione
alla complessità o all’entità delle richieste ed
è confermata l’esistenza di dati che riguardano
l’interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7°-8° è
corrisposto anche mediante versamento postale o
bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di
credito, ove possibile all’atto della ricezione
del riscontro e comunque non oltre 15 giorni da tale
riscontro.
I.C.S. 2001 - Corso
Italia, 63 - 20081 - ABBIATEGRASSO - Milano