ICS 2001 - L' A Z I E N D A -
D. Lgs. 196/2003 - DIRITTO DELL'INTERESSATO
  • Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
    1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

    2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
    a. dell’origine dei dati personali;
    b. delle finalità e modalità del trattamento;
    c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
    d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5/2°;
    e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

    3. L’interessato ha diritto di ottenere:
    a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
    b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
    c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere [a-b] sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

    4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
    a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
    b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
     
  • Art. 8 - Esercizio dei diritti
    1. I diritti di cui all’art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.

    2. I diritti di cui all’art. 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell’art. 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
    a. in base alle disposizioni del D.L. 143/1991, convertito con modificazioni dalla Legge 197/1991 e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
    b. in base alle disposizioni del D.L. 419/1991, convertito con modificazioni dalla Legge 172/1992 e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
    c. da Commissioni parlamentari d’inchiesta istituite ai sensi dell’art. 82 della Costituzione;
    d. da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della
    loro stabilità;
    e. ai sensi dell’art. 24/1°/f, limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l’esercizio del diritto in sede giudiziaria;
    f. da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla Legge 397/2000;
    g. per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
    h. ai sensi dell’art. 53, fermo restando quanto previsto dalla Legge 121/1981.

    3. Il Garante, anche su segnalazione dell’interessato, nei casi di cui:
    - al comma 2°/a-b-d-e-f, provvede nei modi di cui agli artt. 157-158-159;
    - al comma 2°/c-g-h, provvede nei modi di cui all’art. 160.

    4. L’esercizio dei diritti di cui all’art. 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l’integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l’indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.
     
  • Art. 9 - Modalità di esercizio
    1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.
    Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche.
    Quando riguarda l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7/1°-2°, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell’incaricato o del responsabile.

    2. Nell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.

    3. I diritti di cui all’art. 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

    4. L’identità dell’interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento.
    La persona che agisce per conto dell’interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell’interessato. Se l’interessato è una persona giuridica, un ente o un’associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.

    5. La richiesta di cui all’art. 7/1°-2°, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.
     
  • Art. 10 - Riscontro all’interessato
    1. Per garantire l’effettivo esercizio dei diritti di cui all’art. 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:
    a. ad agevolare l’accesso ai dati personali da parte dell’interessato, anche attraverso l’impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un’accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
    b. a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell’ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.

    2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o
    informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.

    3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all’interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l’interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all’art. 84/1°.

    4. Quando l’estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell’interessato può avvenire anche attraverso l’esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.

    5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all’interessato.

    6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l’utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.

    7. Quando, a seguito della richiesta di cui all’art. 7 comma 1° e comma 2°/a-b-c, non risulta confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.

    8. Il contributo di cui al comma 7° non può comunque superare l’importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all’entità delle richieste ed è confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato.

    9. Il contributo di cui ai commi 7°-8° è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all’atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre 15 giorni da tale riscontro.

 

 

 

I.C.S.  2001 - Corso Italia, 63  - 20081 -  ABBIATEGRASSO  -  Milano

Telefono +39 02 94699264    Fax +39 02 0294697439

info@icssas.it