Art. 37 - Notificazione del trattamento
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di
dati personali cui intende procedere, solo se il
trattamento riguarda:
a. dati genetici, biometrici o dati che indicano la
posizione geografica di persone od oggetti mediante
una rete di comunicazione elettronica;
b. dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale, trattati a fini di procreazione
assistita, prestazione di servizi sanitari per via
telematica relativi a banche di dati o alla
fornitura di beni, indagini epidemiologiche,
rilevazione di malattie mentali, infettive e
diffusive, sieropositività, trapianto di organi e
tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
c. dati idonei a rivelare la vita sessuale o la
sfera psichica trattati da associazioni, enti od
organismi senza scopo di lucro, anche non
riconosciuti, a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale;
d. dati trattati con l’ausilio di strumenti
elettronici volti a definire il profilo o la
personalità dell’interessato, o ad analizzare
abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare
l’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica
con esclusione dei trattamenti tecnicamente
indispensabili per
fornire i servizi medesimi agli utenti;
e. dati sensibili registrati in banche di dati a
fini di selezione del personale per conto terzi,
nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di
opinione, ricerche di mercato e altre ricerche
campionarie;
f. dati registrati in apposite banche di dati
gestite con strumenti elettronici e relative al
rischio sulla solvibilità economica, alla
situazione patrimoniale, al corretto adempimento di
obbligazioni, a comportamenti illeciti o
fraudolenti.
2. Il Garante può individuare altri trattamenti
suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle
libertà dell’interessato, in ragione delle
relative modalità o della natura dei dati
personali, con proprio provvedimento adottato anche
ai sensi dell’art. 17.
Con analogo provvedimento pubblicato sulla G.U.
della Repubblica italiana il Garante può anche
individuare, nell’ambito dei trattamenti di cui al
comma 1°, eventuali trattamenti non suscettibili di
recare detto pregiudizio e pertanto sottratti
all’obbligo di notificazione.
3. La notificazione è effettuata con unico atto
anche quando il trattamento comporta il
trasferimento all’estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in
un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e
determina le modalità per la sua consultazione
gratuita per via telematica, anche mediante
convenzioni con soggetti pubblici o presso il
proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la
consultazione del registro possono essere trattate
per esclusive finalità di applicazione della
disciplina in materia di protezione dei dati
personali.
Art. 38 - Modalità di notificazione
1. La notificazione del trattamento è presentata al
Garante prima dell’inizio del trattamento ed una
sola volta, a prescindere dal numero delle
operazioni e della durata del trattamento da
effettuare, e può anche riguardare uno o più
trattamenti con finalità correlate.
2. La notificazione è validamente effettuata solo
se è trasmessa per via telematica utilizzando il
modello predisposto dal Garante e osservando le
prescrizioni da questi impartite, anche per quanto
riguarda le modalità di sottoscrizione con firma
digitale e di conferma del ricevimento della
notificazione.
3. Il Garante favorisce la disponibilità del
modello per via telematica e la notificazione anche
attraverso convenzioni stipulate con soggetti
autorizzati in base alla normativa vigente, anche
presso associazioni di categoria e ordini
professionali.
4. Una nuova notificazione è richiesta solo
anteriormente alla cessazione del trattamento o al
mutamento di taluno degli elementi da indicare nella
notificazione medesima.
5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema
per la notificazione in riferimento a nuove
soluzioni tecnologiche previste dalla normativa
vigente.
6. Il titolare del trattamento che non è tenuto
alla notificazione al Garante ai sensi dell’art.
37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui
al comma 2° a chi ne fa richiesta, salvo che il
trattamento riguardi pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque.
Art. 39 - Obblighi di comunicazione
1. Il titolare del trattamento è tenuto a
comunicare previamente al Garante le seguenti
circostanze:
a. comunicazione di dati personali da parte di un
soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non
prevista da una norma di legge o di regolamento,
effettuata in qualunque forma anche mediante
convenzione;
b. trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di
salute previsto dal programma di ricerca biomedica o
sanitaria di cui all’art. 110/1° primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi
del comma 1° possono essere iniziati decorsi 45
giorni dal ricevimento della comunicazione salvo
diversa determinazione anche successiva del Garante.
La comunicazione di cui al comma 1° è inviata
utilizzando il modello predisposto e reso
disponibile dal Garante, e trasmessa a
quest’ultimo per via telematica osservando le
modalità di sottoscrizione con firma digitale e
conferma del ricevimento di cui all’art. 38/2°,
oppure mediante telefax o lettera raccomandata.
Art. 40 - Autorizzazioni generali
1. Le disposizioni del presente codice che prevedono
un’autorizzazione del Garante sono applicate anche
mediante il rilascio di autorizzazioni relative a
determinate categorie di titolari o di trattamenti,
pubblicate nella G.U. della Repubblica italiana.
Art. 41 - Richieste di autorizzazione
1. Il titolare del trattamento che rientra
nell’ambito di applicazione di un’autorizzazione
rilasciata ai sensi dell’art. 40 non è tenuto a
presentare al Garante una richiesta di
autorizzazione se il trattamento che intende
effettuare è conforme alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un
trattamento autorizzato ai sensi dell’art. 40 il
Garante può provvedere comunque sulla richiesta se
le specifiche modalità del trattamento lo
giustificano.
3. L’eventuale richiesta di autorizzazione è
formulata utilizzando esclusivamente il modello
predisposto e reso disponibile dal Garante e
trasmessa a quest’ultimo per via telematica,
osservando le modalità di sottoscrizione e conferma
del ricevimento di cui all’art. 38/2°. La
medesima richiesta e l’autorizzazione possono
essere trasmesse anche mediante telefax o lettera
raccomandata. Se il richiedente è invitato dal
Garante a fornire informazioni o ad esibire
documenti, il termine di quarantacinque giorni di
cui all’art. 26/2°, decorre dalla data di
scadenza del termine fissato per l’adempimento
richiesto. In presenza di particolari circostanze,
il Garante può rilasciare un’autorizzazione
provvisoria a tempo determinato.
I.C.S. 2001 - Corso
Italia, 63 - 20081 - ABBIATEGRASSO - Milano